Concordato preventivo 2025: flat tax depotenziata e le altre novità

Lo schema di decreto correttivo della riforma fiscale revisiona la disciplina del concordato preventivo biennale.

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Concordato preventivo biennale 2025-2026

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto correttivo di riforma fiscale in cui vengono previste integrazioni e correzioni in materia di concordato preventivo biennale.

Innanzitutto, si prevede la riproposizione per il 2025 dell’istituto con vista sul biennio 2025-2026, con nuovo termine di adesione fissato al 30 settembre 2025.  Inoltre, viene attribuita la facoltà di applicare un’imposta sostitutiva “flat sul differenziale tra reddito concordato e ultimo reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta. Tale opportunità, che nella prima versione del cpb risultava particolarmente attrattiva, è stata svigorita in quanto l’aliquota dell’imposta sul reddito incrementale aumenta al 43% (per i soggetti IRPEF) e al 24% (per quelli IRES), sull’eccedenza superiore a 85.000 euro, in luogo delle più basse percentuali previgenti.

Questo tetto massimo, oltre il quale scatterebbe l’aliquota più elevata, penalizza i contribuenti con redditi più elevati, i quali assoggetteranno ad imposta il reddito addizionale con la medesima aliquota corrispondente agli scaglioni della tassazione ordinaria. Secondo lo schema d’atto, dunque, il reddito incrementale scaturente dall’accettazione della proposta di concordato sarà diviso in due scaglioni e trattato con la seguente tassazione sostitutiva:

  •  fino a 85.000 €, continueranno ad applicarsi le aliquote attuali decrescenti al crescere del livello di affidabilità fiscale ottenuto (10 per cento con ISA pari o superiore a 8; 12 per cento con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15 per cento con ISA inferiore a 6);
  • sulla parte che supera 85.000 €, si applicherà l’aliquota marginale ai fini delle imposte sui redditi, ovvero il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires.

In relazione alle società o associazioni disciplinate dagli articoli 5 e 116 del Tuir, il superamento del limite di 85.000 va verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella nuova versione, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

Il decreto correttivo interviene anche sul perimetro applicativo della norma, restringendo la platea dei potenziali beneficiari. Innanzitutto, sono esclusi i contribuenti che operano in regime forfettario, precedentemente ricompresi in via sperimentale per la sola annualità 2024.

Altre novità rilevanti riguardano le nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato. Nello specifico, si introduce una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi che esercitano l’attività di arte e professione in forma individuale e, contestualmente, partecipano ad associazioni e società tra professionisti, ovvero, a una società tra avvocati. In questi casi, viene previsto che l’accesso sia consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.

La medesima causa di esclusione opera simmetricamente anche in capo alle associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano redditi in forma autonoma, aderiscono per gli stessi periodi di imposta al CPB.

Coerentemente con il suddetto nuovo vincolo, viene previsto che l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare, qualunque sia la causa di cessazione dal regime, il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio laddove la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

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